Tutti gli alveari esistenti sul territorio regionale devono essere identificabili tramite l’apposizione di una targa, resistente alle intemperie e ben visibile, che riporti le generalità del proprietario, la residenza, il numero telefonico e il numero di registrazione.
Posizionamento degli apiari Quando si posizionano degli apiari bisogna rispettare distanze stabilite da confini, strade, ferrovie, abitazioni ed edifici. L’art. 8 della Legge Nazionale 313/2004 (riportando l’art. 896-bis del codice civile relativo alle distanze minime per gli apiari) stabilisce che “gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto di queste distanze non è obbligatorio se fra gli apiari ed i luoghi precedentemente indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza interruzioni, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio di api.Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri; sono comunque fatti salvi gli accordi fra le parti interessate. Nel caso inoltre di presenza di impianti saccariferi, la distanza minima di rispetto fra gli apiari e questi luoghi di produzione deve essere pari ad 1 chilometro”.
da 1 a 10 alveari 100 m di raggio,
da 11 a 20 alveari 150 m di raggio
da 21 a 30 alveari 250 m di raggio
da 31 alveari in su 500 m di raggio
Regolamento regionale n. 18 del 1995
La distanza è calcolata dal centro dell’apiario, il raggio del proprio apiario va sommato al raggio dell’apiario vicino. Per esempio fra 2 apiari da 1 a 10 alveari ci dovranno essere 200 m, fra un apiario di da 1 a 10 alveari ed un’altro di 31 alveari dovranno esserci 600 m.